Il risarcimento del danno non patrimoniale è riconosciuto anche nel caso del banchetto di nozze rovinato

Il risarcimento del danno non patrimoniale è riconosciuto anche nel caso del banchetto di nozze rovinato
25 Maggio 2018: Il risarcimento del danno non patrimoniale è riconosciuto anche nel caso del banchetto di nozze rovinato 25 Maggio 2018

Con la sentenza n. 418/2018, il Tribunale di Paola (Cosenza) ha deciso sulla richiesta di risarcimento del danno promossa da una coppia di novelli sposi che si lamentavano di un banchetto di nozze rivelatosi a dir poco disastroso.

A fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dal ristoratore per il pagamento del corrispettivo del ricevimento nuziale, i coniugi avevano proposto opposizione e chiesto in via riconvenzionale la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento della prestazione dovuta.

In particolare, nel corso del ricevimento molti degli invitatati avevano accusato sintomi di intossicazione alimentare, con forti dolori addominali e disturbi gastro – intestinali, causati dal cibo avariato che era stato loro servito.

Le successive analisi dell’Azienda sanitaria, infatti, avevano confermato che acqua ed alimenti erano in cattivo stato di conservazione e contenevano cariche microbiche al di sopra dei limiti consentiti.

Per tali ragioni, i novelli sposi avevano chiesto altresì il risarcimento del danno morale, per la rabbia ed il dispiacere sofferti per i festeggiamenti rovinati, nonché del danno esistenziale, per la brutta figura fatta di fronte ai propri ospiti.

In proposito si rammenta che le Sezioni Unite hanno affermato che anche in caso di inadempimento contrattuale può sorgere il diritto alla riparazione del danno non patrimoniale, purché ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o vi sia stata la lesione di diritti inviolabili della persona (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, nn. 26972).

Nel decidere il caso di specie, però, il Giudice di primo grado si è discostato dalle indicazioni della Suprema Corte.

Infatti, il Tribunale di Paola ha osservato che “le Sezioni Unite non fanno che applicare alla sfera contrattuale i medesimi principi affermati con riguardo all’illecito civile. Eppur, mentre in tema di fatto illecito la legge seleziona gli interessi meritevoli di tutela, laddove si faccia riferimento ad un contratto (tipica espressione dell’autonomia negoziale), sono le parti stesse che all’atto della stipulazione tipizzano gli interessi che intendono perseguire”, ossia “gli scopi concreti del sinallagma, anche non patrimoniali, anche non necessariamente aderenti al dettato costituzionale e ai diritti inviolabili”.

Pertanto, il Giudice ha concluso affermando che “è dunque da ritenere che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sia risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente qualificato, dalla consumazione di un reato ex art. 185 c.p. o da una previsione legislativa”.

In pratica, secondo il Tribunale, poiché è la legge stessa a ritenere meritevoli di tutela gli interessi che i contraenti regolano con l’accordo contrattuale, la lesione di tali interessi, ancorché non assurgano al rango di “diritti inviolabili”, è sufficiente ad integrare la lesione che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno.

Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale di Paola, accertato l’inadempimento della prestazione contrattuale ed affermata la prevedibilità dei pregiudizi lamentati ex art. 1225 c.c., atteso che l’interesse principale che il contratto mirava a soddisfare consisteva proprio nella buona riuscita del banchetto nuziale, ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della società opposta e condannato quest’ultima al risarcimento in favore dei novelli sposi del danno morale e del danno esistenziale nella misura di 10.000,00 euro.

  

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